LA TUTELA DELLA CREATIVITA' IN CUCINA

Quello della tutela della creatività in cucina è un tema di grande interesse sia per chi opera nella ristorazione sia per il pubblico dei foodie. La questione è complessa: prova a fare chiarezza il volume “FoodLaw”, della collana ALMA-Plan (pagg. 224, euro 27). A curare il testo, che ha il merito di utilizzare un linguaggio al tempo stesso rigoroso e accessibile, sono due esperti in materia: l’avv. Carmine Coviello, specializzato nel settore delle arti, della musica e dello spettacolo, e Davide Mondin, docente di ALMA - La Scuola Internazionale di Cucina Italiana, specialista in valorizzazione del patrimonio alimentare e gastronomico. Il libro “FoodLaw”, con una prefazione a firma dello chef Davide Scabin, sarà presentato ufficialmente il prossimo 14 ottobre, a Montecatini Terme, in occasione della IV edizione di Food & Book, il Festival del Libro e della Cultura Gastronomica diretto da Carlo Ottaviano.

UNA VERA TUTELA PER LE RICETTE?

Foodlaw è il titolo dell’opera di Carmine Coviello, disponibile prossimamente in libreria ed in formato ebook. Il libro affronta tematiche di essenziale importanza per il settore culinario quale la TUTELA DELLA CREATIVITA' IN CUCINA. 

Un’opera si può considerare creativa quando lascia trasparire un apporto personale da parte dell’autore e rappresenta quindi un progresso rispetto al sapere esistente. Esistono vari gradi di creatività. E questo vale anche sul piano gastronomico: la creatività si può manifestare nell’utilizzo di ingredienti a cui non si era mai pensato in precedenza, nell’associazione inedita di ingredienti già di per sé utilizzati, nella struttura fisica del prodotto, con un aspetto originale conferito al piatto, e nel nome associato al piatto. In questo caso parliamo di un elemento esterno alla ricetta, che concerne l’aspetto comunicativo, quindi il grado di creatività sarà ridotto.

IL LIBRO

La preparazione del cibo rappresenta da sempre un’attività in occasione della quale l’ingegno umano si manifesta in modo multiforme. Nel corso dei millenni, infatti, sono stati concepiti innumerevoli strumenti, procedure, piatti, termini e altro ancora, grazie all’inventiva di persone il cui nome talora è tramandato nella storia ma, molto più spesso, è stato dimenticato.

La tutela può riguardare l’idea stessa della ricetta, intesa come insegnamento gastronomico, per il suo contenuto cerebrale e didattico. Perché possa essere tutelata la ricetta non necessariamente deve essere realizzata: deve però concretizzarsi su un qualche tipo di supporto, che può essere un testo scritto, un file, un video. In secondo luogo, la tutela può riguarda il piatto inteso come prodotto gastronomico.

Se la maggior parte delle volte rispetto alle conoscenze condivise non vi sono stati veri e propri “balzi in avanti” ma piuttosto graduali progressi, spesso si è tuttavia davvero assistito a repentine accelerazioni e novità che hanno contribuito ad orientare l’evoluzione della cucina e dei settori produttivi ad essa attinenti. Come accade in altri ambiti, la curiosità di sapere a chi si debba una determinata invenzione lascia così spazio all’esigenza di garantire all’inventore non solo la giusta visibilità ma anche la doverosa ricompensa da parte di chi si serva del frutto del suo ingegno traendone un vantaggio.

Una ricetta può essere considerata un’opera letteraria, nell’accezione filosofico/giuridica del termine. La logica è quella di tutelare l’unicità della persona dell’esposizione della ricetta. Ha fatto scuola, in questo senso, una sentenza del Tribunale di Milano del 2013, che ha condannato per violazione del diritto d’autore una casa editrice colpevole di aver pubblicato una ricetta disponibile online. Il prodotto gastronomico può poi essere tutelato in quanto “marchio di forma”, quando il suo aspetto esteriore è un elemento distintivo, in quanto “opera d’arte”, in quanto per la sensibilità moderna anche la gastronomia rientra nel novero delle arti (anche se l’interpretazione giuridica non è così univoca), e in quanto segreto. Una fattispecie, quest’ultima, che normalmente viene associata all’industria alimentare ma che può valere anche per i singoli.

Il brevetto è uno strumento che fa riferimento alle invenzioni: e per invenzione, la normativa intende un oggetto/utensile che permetta di risolvere un problema tecnico/pratico. In senso giuridico, quindi un prodotto gastronomico non può essere equiparato a un’invenzione. Certo, ci sono esempi di prodotti dell’industria alimentare che sono protetti da un brevetto: si tratta però di prodotti che sono replicabili, idonei a essere realizzati su scala industriale e che effettivamente soddisfano un’esigenza ben precisa.

Ci sono prodotti gastronomici che sono ascrivibili al genio dei singoli: è giusto che la creatività di queste persone venga tutelata, anche perché non dobbiamo dimenticare che i ristoranti sono a tutti gli effetti delle imprese. La distinzione fondamentale da fare è tra ispirazione, che è legittima, e copiatura, che invece non è ammissibile. A meno che non sia tollerata dallo stesso chef, nel caso in cui consideri l’imitazione delle sue creazioni una forma di lusinga più che un danno economico.

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